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IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA CONDANNA BANCA DI PRIMO PIANO PER IL CASO

2020-06-24 00:00

Avv. Giuseppe Di Matteo

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IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA CONDANNA BANCA DI PRIMO PIANO PER IL CASO

non è vero che l’unico indice universalmente valido per apprezzare il grado di rischio di un titolo sia il rating!

Circa due anni or sono Il Tribunale di Perugia condannava Banca Intesa San Paolo dando ragione ad un risparmiatore, medico in pensione patrocinato dallo scrivente, che aveva visto sfumare tutti i suoi risparmi nel crack della Banca d'affari statunitense Lehman-Brothers. La Corte d'Appello conferma!

Il Giudice monocratico dichiarava la risoluzione del contratto di acquisto dei titoli, riconoscendo la responsabilità contrattuale della Banca sotto i seguenti profili:

- La scelta dei titoli non fu fatta dall’investitore da solo ma fu condivisa con il funzionario della Banca, il quale consigliò l’acquisto dei titoli, poiché avevano lo stesso rating dei titoli di stato ma un rendimento maggiore;

- Il Giudice ha riconosciuto che il titolo LB, pur mantenendo un rating alto, aveva subito nei mesi precedenti il crack, dei piccoli declassamenti da parte delle tre principali società di rating. Anche se piccoli erano segnali che non potevano essere ignorati dagli operatori qualificati.

- Il Giudice riconosce ancora che “non è vero che l’unico indice universalmente valido per apprezzare il grado di rischio di un titolo sia il rating assegnatogli dagli enti preposti, e comunque non è vero che dal rating potevano trarsi elementi di diverso tenore”. Infatti dalla produzione di causa risultava evidente come la stampa specializzata e non avesse captato segnali già diversi mesi prima e le pubblicazioni in tal senso non mancavano. Questa affermazione è particolarmente importante poiché la difesa delle banche si basa spesso e volentieri quasi esclusivamente sul fatto che il rating dei titoli si sia mantenuto alto fino all’ultimo istante prima del default. In atti, tra l’altro, ho svolto una riflessione sul ruolo che le agenzie di rating hanno assunto nel panorama finanziario globale e sull’attendibilità delle loro valutazioni, avuto riguardo agli interessi di cui sono portatrici.

- Alla luce dell’adesione della Banca al Consorzio “Patti Chiari”. In quanto tale è obbligata, tra le altre cose, a fornire al cliente una chiara informativa prima, durante e dopo le scelte di investimento! Tale dato è particolarmente importante perché afferma che la Banca era tenuta ad informare l’investitore del progressivo deterioramento del titolo, così da metterlo nelle condizioni di dirigere le proprie scelte di investimento verso altre strade. In questo senso la comunicazione del rendiconto periodico non appare sufficiente perché, scrive il Giudice, ancorata al mero dato numerico, senza alcun chiarimento o specificazione ulteriore. In questo senso anche il regolamento Consob che agli art.li 27 e ss. attribuisce all’intermediario l’obbligo di informare il cliente, sempre ed adeguatamente.

- Il risarcimento sotto la specie del mancato guadagno deriva dal fatto che l’investitore, se messo adeguatamente al corrente dell’involuzione dei titoli acquistati, certamente avrebbe optato per i titoli di stato, visto anche che al momento dell’acquisto aveva optato per LB confrontandoli proprio con i titoli di stato e riconoscendo ai LB un rendimento più alto a parità di rischio. Il Giudice, pertanto, ha quantificato, secondo equità, il risarcimento tenendo conto degli interessi che l’attore avrebbe percepito attraverso un investimento adeguato, cioè tenendo conto degli interessi previsti sui titoli di stato pluriennali per tutto il periodo considerato.

Con la sentenza del 22/06/2017, pubblicata il 19/07/2017 la Corte d'Appello di Perugia conferma tali principi, rigettando le eccezioni proposte dall'Istituto Bancario.

Credo che questa vittoria, ottenuta da un pensionato ormai ottantenne e degli eredi in secondo grado nei confronti di cotanta Banca sia molto significativa soprattutto per i principi che afferma. Bisogna essere soddisfatti soprattutto per la dissacrazione del rating ed il principio sacrosanto secondo il quale un operatore specializzato come una Banca non possa in alcun modo nascondere le proprie negligenze e incompetenze dietro le valutazioni delle Agenzie di Rating, soprattutto dal momento che le PERSONE che ne fanno le spese ripongono in essi la propria fiducia, a volte eccessiva, affidando spesso i risparmi di una vita di sacrifici. Ancora di più spero che possa dare coraggio a tutte quelle persone che spesso non osano pretendere il rispetto dei propri diritti sentendosi troppo piccole ed impotenti nei confronti di quelli che sono considerati colossi, contro i quali sembra impossibile averla vinta.

Ebbene, abbiamo avuto, con questa sentenza, una ennesima dimostrazione che non è così e che possiamo e dobbiamo credere nel sistema giudiziario, malgrado tutto.

La soddisfazione per questa importante pronuncia si mescola con il ricordo del Dott. G.C., uomo giusto e coraggioso che ha creduto nella Giustizia fino alla fine.